Interventi regionali per la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre.
Veneto - L.R. 11 novembre 2011, n. 25
Interventi regionali per la riduzione della produzione e della nocività dei
rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre.
(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 15 novembre 2011, n. 85.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:
Art. 1 Finalità.
1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale organica di attuazione
della Parte quarta, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti inquinati” del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e successive modificazioni, ed in particolare degli articoli 179 e
180 dello stesso, la Regione del Veneto promuove iniziative ed assume misure
dirette a favorire la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti
solidi urbani da attività di ristorazione di mensa, sagre e feste paesane, anche
conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera f)
della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione
dei rifiuti” e successive modificazioni.
Art. 2 Contributi a sostegno dell'uso di stoviglie riutilizzabili presso le
mense.
1. La Giunta regionale dispone contributi a favore dei soggetti che svolgano in
qualsiasi forma, pubblica o privata, attività di ristorazione nelle mense di
enti pubblici o privati, nelle mense prescolastiche e scolastiche, negli
ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza, in quanto contribuiscano alla
riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani, facendo ricorso ad almeno
una delle seguenti modalità:
a) utilizzo di stoviglie riutilizzabili, che siano piatti, bicchieri e posate in
materiale durevole;
b) somministrazione di cibi e bevande sfusi, privi di imballaggio primario
ovvero distribuiti con “vuoti a rendere” o contenitori del tipo di caraffe
riutilizzabili;
c) utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili in mais o “Mater Bi” o
“PLA” o polpa di cellulosa, qualora non sia possibile il ricorso a stoviglie
riutilizzabili.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al contributo regionale alla
condizione che effettuino la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti
nell'attività di ristorazione di mensa, secondo le modalità definite dal comune
del territorio di competenza e per le seguenti frazioni merceologiche:
a) organico;
b) oli esausti;
c) vetro;
d) plastica;
e) alluminio;
f) carta e cartone.
Art. 3 Contributi a sostegno dell'uso di stoviglie riutilizzabili presso le
sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico.
1. La Giunta regionale dispone contributi a favore di soggetti singoli o
associati organizzatori di sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico, in
quanto contribuiscano alla riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani,
facendo ricorso ad almeno una delle seguenti modalità:
a) utilizzo di stoviglie riutilizzabili, che siano piatti, bicchieri e posate in
materiale durevole;
b) somministrazione di cibi e bevande sfusi, privi di imballaggio primario
ovvero distribuiti con “vuoti a rendere” o contenitori del tipo di caraffe
riutilizzabili;
c) utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili in mais o “Mater Bi” o
“PLA” o polpa di cellulosa, qualora non sia possibile il ricorso a stoviglie
riutilizzabili.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al contributo regionale alla
condizione che effettuino la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti
nell'attività di ristorazione presso le sagre o feste pubbliche o aperte al
pubblico, secondo le modalità definite dal comune del territorio di competenza e
per le seguenti frazioni merceologiche:
a) organico;
b) oli esausti;
c) vetro;
d) plastica;
e) alluminio;
f) carta e cartone.
Art. 4 Modalità di contribuzione.
1. La Giunta regionale con proprio provvedimento, da approvare, previo parere
della commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le linee guida
per l'esecuzione della presente legge che definiscano, in particolare, le
modalità ammesse per la somministrazione di cibi e bevande sfuse prive di
imballaggio primario, ovvero distribuiti con “vuoti a rendere”, e l'utilizzo di
stoviglie biodegradabili presso le mense ed in occasione dello svolgimento di
sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico.
2. Ai fini dell'esecuzione della presente legge, il Programma annuale di cui
all'articolo 48 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in
materia di gestione dei rifiuti” definisce l'ammontare delle risorse disponibili
per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3, regolando
l'assegnazione dei contributi stessi con bandi indicanti specificamente le
categorie dei possibili beneficiari, le modalità ed i termini per la
presentazione delle domande da allegare e per la formulazione delle graduatorie,
nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.
3. L'approvazione del Programma e dei bandi di cui al comma 2 ha luogo entro il
termine del 31 marzo di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48, comma 3 della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti”.
4. Le modalità di concessione e liquidazione dei contributi di cui agli articoli
2 e 3 sono disciplinate dall'articolo 49 della legge regionale 21 gennaio 2000,
n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
Art. 5 Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in
euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013, si provvede con
le risorse allocate nell'upb U0107 “Trasferimenti per lo smaltimento dei
rifiuti” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013, la cui
dotazione viene incrementata riducendo di pari importo, per ogni esercizio del
triennio, quella dell'upb U0108 “Interventi strutturali nello smaltimento dei
rifiuti”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione veneta.